Consegna della merce/ritardi

La merce ordinata viene consegnata esclusivamente all’indirizzo del cliente come risultante dall’ordine. Sono ammesse consegne parziali della merce ordinata.

Il Venditore si impegna a consegnare la merce nel termine più breve possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell’ordine di acquisto.

Se il valore dell’ordine è superiore ai 99 € la consegna avverrà gratuitamente. Se il valore dell’ordine è inferiore ai 99 € Le addebiteremo un costo unico forfetario per la consegna pari a 7,50 €.

Il termine di consegna si considera rispettato se la merce ordinata è stata presa in carico dal vettore incaricato della con-segna.

In caso di colpevole ritardo nella consegna superiore a 30 giorni rispetto alla data prevista, il cliente avrà facoltà di rece-dere dal contratto e pretendere il rimborso delle somme versate. Fatta eccezione per i clienti consumatori di cui all’art. 45 del dlgs. 21 febbraio 2014, n. 21, è esclusa ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria.

Non può essere considerato colpevole ritardo quello determinato anche solo parzialmente da eventi quali scioperi, serrate ed ogni ulteriore avvenimento socio-politico o fenomeno naturale che renda la consegna impossibile o particolarmente gravosa.

Qualora anche successivamente all’accettazione dell’ordine la merce ordinata non fosse più disponibile, il Venditore potrà recedere dal contratto dandone avviso al cliente. In tale ipotesi il Venditore provvederà a restituire al cliente le somme eventualmente versate per l‘acquisto. Fatta eccezione per i clienti consumatori di cui all’art. 45 del dlgs. 21 feb-braio 2014, n. 21, è esclusa ogni sorta di risarcimento del danno.

Trasferimento del rischio

Il rischio sulla merce ordinata si trasferisce al cliente nel momento in cui è presa in carico dal vettore incaricato della consegna e ciò anche in caso di consegne parziali o se il Venditore ha assunto le spese di spedizione e consegna.

Nei confronti di clienti consumatori come definiti dall’art 45 del dlgs. 21 febbraio 2014, n. 21 il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al Venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

Ciò vale tuttavia solo se il vettore non sia stato indicato dallo stesso consumatore tra vettori diversi da quelli proposti dal Venditore, nel qual caso il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della presa in carico della merce da parte del vettore.

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