I laminati Villeroy & Boch mostrate sono prodotti con licenza dell’azienda SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Svizzera

Condizioni di vendita e di consegna

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti condizioni di vendita e di consegna valgono per tutte le operazioni di vendita e di consegna di SWISS KRONO GmbH e SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (di seguito denominati "Venditore").

1.2 Le presenti condizioni di vendita e di consegna si applicano esclusivamente. Le condizioni generali di contratto dell'acquirente o le modifiche alle presenti Condizioni di vendita e di consegna non diventano parte del contratto anche se il Venditore non si oppone.

1.3 Le presenti condizioni di vendita e di consegna valgono anche per tutte le future operazioni di vendita e di consegna tra le parti contraenti.

1.4 Le presenti Condizioni di Vendita e Consegna si applicano solo alle persone che, in relazione al rapporto contrattuale, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente o sono persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.

2. Conclusione del contratto e recesso

2.1 Il contratto è concluso quando le parti concordano tutti gli elementi essenziali del contratto, in particolare il prezzo, e il venditore ha confermato il contratto per iscritto (dichiarazione di accettazione). Non sono oggetto del contratto servizi di consulenza di qualsiasi tipo, in particolare per quanto riguarda l'idoneità dell'oggetto dell'acquisto all'uso concretamente previsto dall'Acquirente. L'eventuale destinazione d'uso concreta della merce comunicata dall'Acquirente non è inoltre alla base del contratto. L'esame dell'idoneità della merce per l'uso concreto previsto dall'acquirente, se necessario con il coinvolgimento di esperti, come in particolare ingegneri strutturali e architetti, è di competenza dell'acquirente.

2.2 Le offerte verbali e gli accordi non vincolano il venditore. Le offerte scritte del Venditore sono vincolanti per il Venditore (in particolare per quanto riguarda i prezzi, i tempi di consegna, i disegni, le illustrazioni, le dimensioni, i pesi o altri dati di prestazione) solo se ciò è espressamente indicato nell'offerta.

2.3 L'Acquirente sarà vincolato dalle sue offerte presentate al Venditore o al suo rappresentante per due settimane dalla data di ricevimento, a meno che dalle offerte non risulti un periodo vincolante più lungo.

2.4 Tutti i documenti dell'offerta, del contratto e del progetto non possono essere riprodotti o messi a disposizione di terzi senza il consenso del venditore. Essi devono essere restituiti immediatamente su richiesta del venditore, il che è possibile in qualsiasi momento.

2.5 Il Venditore può recedere dal contratto se l'Acquirente non adempie ai suoi obblighi di collaborazione nonostante gli sia stato concesso un periodo di grazia o se l'esecuzione del servizio da parte del Venditore non è possibile a causa di ostacoli all'esecuzione per i quali il Venditore non è responsabile, che non potevano essere previsti da lui o che non possono essere superati in modo permanente e a cui non si può porre rimedio con una spesa ragionevole; ciò vale anche per specifiche particolari, quali disegni speciali, qualità richieste e scadenze.

2.6 Il Venditore può recedere dal contratto se il pagamento del prezzo concordato non è garantito dalla data di consegna concordata (ad es. tramite assicurazione del credito commerciale, garanzia bancaria, pagamento anticipato).

2.7 Se il Venditore recede dal contratto ai sensi dei paragrafi 2.5 o 2.6, l'Acquirente non può derivare da ciò ulteriori diritti nei confronti del Venditore - ad eccezione del recupero dei pagamenti effettuati per il presente contratto.

3. Prezzo e pagamento

3.1 Il prezzo concordato si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge in vigore al momento. Se la legge prevede un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, i presupposti necessari a tal fine devono essere soddisfatti immediatamente nel contesto temporale della consegna. Consegne UE esenti da imposte: Il venditore ha l'obbligo di dimostrare con documenti che la merce consegnata è stata effettivamente spedita dalla Germania in un altro Stato membro dell'UE (la cosiddetta conferma di ricezione). Il venditore invia la conferma di ricezione all'acquirente via e-mail. A tal fine, il venditore richiede una dichiarazione di consenso da parte dell'acquirente per ricevere la conferma di ricezione per via elettronica (self-collector). L'acquirente può inviare la conferma via e-mail solo dopo che la merce è effettivamente arrivata nell'altro Stato membro dell'UE. L'acquirente è tenuto a rimborsare al venditore le spese da questi sostenute in mancanza dei suddetti documenti giustificativi, ad esempio il successivo calcolo dell'IVA e qualsiasi altro danno subito. Per il resto, il prezzo concordato è franco fabbrica; la spedizione della merce è a carico dell'Acquirente; egli si fa carico dei costi di imballaggio, assicurazione, trasporto, dogana, importazione e delle spese accessorie. L'imballaggio non verrà ritirato.

3.2 Se vengono concordate modifiche su richiesta del compratore dopo la conclusione del contratto, il compratore è obbligato a pagare al venditore le spese aggiuntive sostenute. Se il prezzo per le spese aggiuntive non è concordato con la modifica del contratto, esso viene determinato tenendo conto del livello del prezzo del contratto sulla base del calcolo originale del venditore.

3.3 In caso di aumento dei prezzi delle materie prime o dei materiali ausiliari, dei salari o di altre circostanze economiche rilevanti ai fini del prezzo (ad es. fluttuazioni dei tassi di cambio) tra la stipula del contratto e la consegna per motivi non imputabili al venditore, quest'ultimo può adeguare il prezzo di conseguenza a sua ragionevole discrezione (§ 315 comma 1 BGB).

3.4 Se non è stato concordato un pagamento anticipato, i pagamenti sono dovuti 7 giorni di calendario dopo la fatturazione con il 2% di sconto e 30 giorni di calendario dopo la fatturazione senza detrazioni. Le consegne parziali sono consentite e possono essere fatturate separatamente. I pagamenti sono effettuati esclusivamente in EURO.

3.5 Se l'acquirente è in mora di pagamento, perde tutti gli sconti, i rimborsi di vendita e di trasporto e le altre condizioni speciali concesse in relazione alla transazione di vendita e di consegna in questione. Se l'acquirente è in mora di pagamento, è debitore di interessi di mora per un importo pari al 12% del debito p.a. e di una somma forfettaria di € 40. Restano impregiudicate le ulteriori richieste di risarcimento per inadempimento del venditore. In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, il venditore può sospendere ulteriori consegne all'acquirente, anche se non appartengono alla stessa transazione di vendita e consegna.

3.6 I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario. Le cambiali e gli assegni non sono accettati con effetto liberatorio. Tutti i costi e i danni derivanti dall'incasso e dal disonore di cambiali e assegni sono a carico dell'acquirente.

3.7 Nonostante i termini di rimborso dell'Acquirente, il Venditore può compensare i pagamenti effettuati dall'Acquirente come segue: le spese legali, gli interessi, il credito principale. La compensazione può portare ad un aumento degli interessi. La compensazione deve essere notificata all'Acquirente entro un mese dal ricevimento del pagamento, altrimenti si applicano i termini di rimborso dell'Acquirente.

3.8 Se l'acquirente ha diritto a crediti nei confronti del venditore (contropretese), l'acquirente ha diritto alla compensazione, alla ritenzione o alla riduzione solo se le contropretese sono state stabilite per legge o sono incontestate.

3.9 La cessione dei crediti dell'acquirente nei confronti del venditore è efficace solo con il consenso scritto del venditore.

4. Consegna della merce

4.1 Il Venditore è tenuto a consegnare la merce ordinata non prima del pagamento del prezzo concordato ai sensi del punto 2.6.

4.2 Il Venditore prende in consegna la merce presso l'Acquirente immediatamente dopo la notifica che la merce è pronta per il ritiro. Se la presa in consegna non avviene al più tardi entro le due settimane successive, la merce si considera presa in consegna e può essere immagazzinata pubblicamente a spese dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà risarcire il Venditore per qualsiasi danno causato dal ritardo nell'accettazione; le ulteriori conseguenze del ritardo nell'accettazione rimarranno inalterate.

4.3 Il Venditore può fabbricare la merce in forma modificata, a condizione che ciò sia necessario a causa di disposizioni di legge e che non ne derivi un deterioramento della qualità o dell'idoneità all'uso.

4.4 Se eventi imprevedibili (ad es. interruzioni dell'esercizio, scioperi, misure sovrane, interruzioni del traffico, incendi, catastrofi naturali o altri casi di forza maggiore) impediscono il rispetto dei termini di consegna concordati, tali termini vengono prorogati di conseguenza senza che ne derivino diritti per l'acquirente. Lo stesso vale se l'Acquirente non adempie agli obblighi di collaborazione esistenti, come la presentazione di documenti di pianificazione completi approvati per la preparazione dei lavori e necessari per la produzione della merce.

4.5 Se una data di consegna concordata viene superata dal Venditore per più di due settimane, nonostante il pagamento del prezzo di acquisto sia stato assicurato, senza che l'Acquirente ne sia responsabile, l'Acquirente può concedere al Venditore una proroga ragionevole, che deve essere di almeno due settimane. L'acquirente può recedere dal contratto solo dopo la scadenza infruttuosa di questo periodo.

4.6 Se il Venditore è in mora di consegna, i crediti dell'Acquirente sono limitati ad un importo pari allo 0,5% del valore della merce interessata dal ritardo per settimana di ritardo, fino ad un totale massimo del 5% del valore della merce interessata dal ritardo. La sezione 3.5 frase 2 semitratto 2 si applica di conseguenza a favore del Venditore. Eventuali ulteriori rivendicazioni dell'Acquirente saranno prese in considerazione solo in caso di dolo, colpa grave o violazione di un obbligo cardinale da parte del Venditore.

4.7 Le clausole 4.5 e 4.6 non si applicano in caso di transazione commerciale a data fissa; in questo caso si applica il § 376 HGB (Codice commerciale tedesco).

5. Trasferimento del rischio

5.1 Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al momento della notifica della disponibilità alla spedizione/ritiro, al più tardi al momento dell'accettazione o della finzione di accettazione ai sensi del n. 4.2 frase 2.

5.2 Se la spedizione all'Acquirente è stata concordata (a spese di quest'ultimo), il rischio passa all'Acquirente non appena il Venditore ha messo a disposizione la merce per la spedizione.

6. Garanzia

6.1 I prodotti del Venditore sono costituiti essenzialmente da legno, un prodotto naturale. Le sue proprietà naturali portano ad una serie di differenze naturali di colore, struttura e altre differenze e quindi non costituiscono un difetto. Gli scostamenti non significativi dalla descrizione della merce, in particolare gli scostamenti elencati nelle linee guida sulla merce e, nel caso delle tavole di misura fisse, gli scostamenti dimensionali fino al 10%, non costituiscono difetti anche al di fuori dei casi regolati al punto 4.3. Ciò vale di conseguenza se il costo per l'eliminazione dei difetti non supera il 4% del valore della merce nella transazione di vendita e consegna.

6.2 Se i prodotti rivestiti di resina melamminica vengono utilizzati al di fuori dell'Europa, il Venditore è responsabile per i difetti solo se il Venditore è stato informato per iscritto della destinazione d'uso e del luogo di utilizzo della merce e l'idoneità del materiale è stata confermata per iscritto dal Venditore.

6.3 I reclami in garanzia presuppongono che l'Acquirente metta la merce difettosa a disposizione del Venditore per un controllo. Le spedizioni di ritorno devono essere preventivamente concordate tra le parti contraenti.

6.4 I diritti di garanzia presuppongono che l'Acquirente abbia pagato integralmente al Venditore la merce difettosa alla scadenza.

6.5 Dopo il trasferimento del rischio ai sensi del punto 5, l'acquirente è tenuto a controllare immediatamente la merce per individuare eventuali difetti, comprese le consegne errate e gli errori di quantità.

e di informarci immediatamente per iscritto di tali difetti. Ciò vale anche se i campioni di merce sono stati consegnati in precedenza. Se i difetti si manifestano solo in un secondo tempo, devono essere notificati immediatamente. In caso di violazione dell'obbligo di esame o di denuncia dei vizi, non sussiste alcun diritto nei confronti del venditore.

6.6 In caso di difetti, il diritto dell'Acquirente si limiterà inizialmente all'adempimento successivo ponendo rimedio al difetto; il Venditore potrà invece, a sua scelta, fornire l'adempimento successivo mediante consegna sostitutiva. Solo nel caso in cui l'adempimento complementare fallisca o venga rifiutato dal venditore, l'acquirente ha diritto a una riduzione del prezzo di acquisto o, a sua scelta, a recedere dal contratto.

6.7 Il venditore risponde dei danni materiali e dei danni patrimoniali solo in caso di dolo o di grave negligenza. La responsabilità è limitata ai danni tipici del contratto e prevedibili al momento della conclusione del contratto. Questa limitazione non si applica in caso di danni alla salute, al corpo o alla vita di cui il Venditore è responsabile, né in caso di violazione degli obblighi cardinali e dei diritti previsti dalla legge sulla responsabilità del prodotto. La limitazione di responsabilità si applica di conseguenza ai danni derivanti da rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente.

6.8 Il Venditore risponde dei vizi di proprietà in relazione ai diritti di brevetto solo in caso di dolo o grave negligenza.

6.9 I reclami per difetti dell'acquirente nei confronti del venditore scadono dopo un anno. Ciò non vale per le merci ai sensi del § 438 comma 1 n. 2 del BGB. Il periodo di prescrizione inizia con il trasferimento del rischio secondo la clausola 5.

6.10 I diritti di regresso dell'Acquirente nei confronti del Venditore in base alle norme sulla vendita di beni di consumo sussistono solo nella misura in cui l'Acquirente non abbia stabilito con il suo partner contrattuale nella catena di fornitura alcun diritto che superi i diritti legali per difetti. I diritti di regresso dell'acquirente cadono in prescrizione dopo un anno; il § 479 comma 2 BGB non si applica. I paragrafi 6.7 e 6.9 sono applicabili di conseguenza. Gli obiettivi di pagamento, gli sconti, gli abbuoni, gli sconti, l'assunzione di servizi di trasporto e di servizi comparabili concessi all'acquirente sono da considerarsi compensazioni equivalenti ai sensi del § 478 comma 4 frase 1 BGB. L'Acquirente è tenuto a notificare immediatamente al Venditore qualsiasi ricorso che si verifichi nella catena di fornitura.

6.11 L'obbligo di garanzia per difetti si estingue se la merce viene modificata, lavorata o trattata in modo improprio.

6.12 Se, dopo che l'acquirente ha presentato un reclamo contro il venditore a causa della garanzia, risulta che il venditore non ha alcun obbligo di garanzia, l'acquirente è tenuto a rimborsare al venditore le spese sostenute.

7. Riserva di proprietà

7.1 La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino al completo soddisfacimento dei crediti del venditore nei confronti dell'acquirente derivanti dalla transazione di vendita e consegna. L'inclusione di singoli crediti in una fattura in corso o lo stralcio di un saldo e il suo riconoscimento da parte del venditore non annulla la riserva di proprietà.

7.2 La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino all'adempimento di tutti i crediti del venditore nei confronti dell'acquirente, indipendentemente dalla base giuridica, ora o in futuro. Il paragrafo 7.1 frase 2 si applica di conseguenza.

7.3 L'acquirente ha il diritto di combinare, miscelare e trattare le merci soggette a riserva di proprietà nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale, per il venditore in qualità di produttore, ma senza alcun obbligo per lui. Se la proprietà del Venditore della merce consegnata scade a causa della combinazione, miscelazione o lavorazione, l'Acquirente cede al Venditore la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore della merce consegnata all'articolo dell'Acquirente al momento della combinazione, miscelazione o lavorazione.

7.4 Il rischio per le merci del venditore è a carico dell'acquirente. Deve conservarli con cura, contrassegnarli come proprietà del venditore e separarli e assicurarli contro perdite, furti, incendi, ecc. Con la presente cede il credito nei confronti della compagnia di assicurazione in caso di danni al venditore accettante. In caso di pignoramento o di altra compromissione dei diritti del Venditore da parte di terzi, l'Acquirente è tenuto ad informare il terzo dei diritti del Venditore e ad informarlo immediatamente per iscritto. Eventuali costi (compresi quelli di un'azione legale) e danni derivanti dal pignoramento o da altre menomazioni o dal mancato riferimento ai diritti del Venditore saranno a carico dell'Acquirente.

7.5 L'acquirente ha il diritto di vendere la merce del venditore o il nuovo oggetto nel corso dell'ordinaria attività commerciale. Sono esclusi la costituzione in pegno o il trasferimento della proprietà a titolo di garanzia. L'acquirente cede al venditore, che lo accetta, tutti i crediti derivanti dalla vendita. L'acquirente è tenuto a tenere il ricavato per il venditore separato dal proprio patrimonio o da quello di terzi e a documentarlo con una nota corrispondente nei suoi libri contabili o nelle sue fatture. Se i crediti dell'Acquirente derivanti dalla vendita sono inclusi in un conto corrente presso terzi, l'Acquirente si opporrà a ciò con riferimento ai diritti del Venditore e ne informerà immediatamente il Venditore per iscritto. Il venditore autorizza l'acquirente a riscuotere i crediti ceduti a proprio nome; l'autorizzazione è revocabile nel caso in cui l'acquirente sia in mora nell'adempimento degli obblighi nei confronti del venditore.

7.6 Se il valore delle suddette garanzie supera il 20% dei crediti del Venditore su base continuativa, il Venditore le svincola in questa misura a sua discrezione.

7.7 L'acquirente è tenuto a fare tutto il possibile, in particolare a fare ogni dichiarazione legale al venditore o a terzi, a rendere pienamente effettiva la riserva di proprietà sopra concordata, anche in base al diritto straniero del luogo di consegna o della sede dell'acquirente.

8. esonero da responsabilità

8.1 Nel rapporto interno, l'acquirente è responsabile esclusivamente in qualità di co-produttore ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. Egli libera il venditore da rivendicazioni di terzi.

8.2 Se l'acquirente ha fornito al venditore le specifiche per la fabbricazione della merce, la cui realizzazione comporta una violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi o altri diritti di proprietà industriale di terzi, l'acquirente dovrà tenere indenne il venditore da rivendicazioni di terzi.

9. Varie

9.1 Tutte le controversie sono risolte secondo il diritto sostanziale tedesco. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

9.2 Se l'acquirente non ha un foro competente generale in Germania (§ 38 comma 2 ZPO) o se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico (§ 38 comma 1 ZPO), Neuruppin sarà il foro esclusivo per tutte le controversie relative al rapporto contrattuale.

9.3 Luogo di adempimento per tutti gli obblighi relativi al rapporto contrattuale è Heiligengrabe presso Wittstock.

9.4 Se singole disposizioni del rapporto contrattuale sono o diventano invalide, la validità delle restanti disposizioni non viene compromessa. Le parti contraenti sono tenute a trovare una nuova regolamentazione che si avvicini il più possibile allo scopo della regolamentazione inefficace.

9.5 Non sono stati stipulati accordi di garanzia orale al rapporto contrattuale. Qualsiasi modifica deve essere effettuata per iscritto, per cui è sufficiente l'invio della dichiarazione scritta via fax. Ciò vale anche per la modifica del requisito della forma scritta stessa. L'obbligo di forma scritta vale anche per le dichiarazioni con effetto formativo, in particolare per il ritiro, nonché per la fissazione di scadenze.

Heiligengrabe, settembre 2016